19/09/2007 - AGGIORNAMENTI IN MATERIA FISCALE



STATO DI ATTUAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI FISCALI E DI ALCUNE REGOLE CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA

Con la presente a seguito della recente approvazione di provvedimenti normativi nonché della emanazione di comunicati da parte dell’Agenzia delle Entrate e di incontri avuti con funzionari dell’Agenzia stessa e del Gabinetto del Vice Ministro Visco si propone di seguito un riepilogo in merito allo stato di attuazione di alcuni adempimenti fiscali e di alcune regole concernenti la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES, della base imponibile ai fini IRAP nonché dell’IVA detraibile.

Elenco clienti e fornitori
Con riferimento agli elenchi per l’anno 2006 la scadenza di presentazione - da effettuarsi in via telematica è fissata al 15 ottobre 2007 ; per i contribuenti che nel 2006 hanno realizzato un volume di affari fino a 516.000 euro per le cessioni di beni e 309.000 per le prestazioni di servizio l’invio è previsto entro il 15 novembre 2007 (provv. 25 maggio 2007 Agenzia delle Entrate; comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2007).
Per il solo anno 2006 sono esonerati dall’invio degli elenchi i soggetti in regime di contabilità semplificata nonché altri soggetti operanti nel settore non-profit; per l’anno 2007 saranno comunque previste semplificazioni per tali soggetti con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze (art. 15,comma 3 —ter, D,L. 8 1/2007).
Con riferimento ai dati da trasmettere per gli anni 2006 e 2007 il citato provvedimento del 25 maggio 2007 (punti 2.2. e 3.2.) prevede alcune semplificazioni.
Infine, è attesa l’emanazione di una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate esplicativa delle disposizioni in materia,

Trasmissione in via telematica dei corrispettivi
L’obbligo di trasmissione in via telematica dei corrispettivi è attualmente sospeso per tutti i soggetti con un giro di affari superiore a 7.000 euro, in attesa che venga definito il Regolamento atto a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla loro trasmissione in via telematica.
Per i contribuenti minimi in franchigia resta invece confermato l’obbligo di trasmissione a partire dal 25 settembre 2007 (per il periodo l° gennaio - 31 agosto 2007). Per tali contribuenti l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 18 luglio 2007 concernente le modalità ed i termini dell’invio della comunicazione.

Veicoli aziendali – deducibilità dei costi ai fini IRPEF, IRES,IRAF
L’art.15, commi da 7 a 10, D.L. 81/2007 ha modificato il regime di deducibilità dei veicoli aziendali per il periodo d’imposta 2006 ed ha stabilito nuove percentuali a decorrere dal periodo d’imposta 2007.
Per l’anno 2006 la percentuale di deducibilità dei costi e spese relativi ai veicoli aziendali è determinata — tenendo comunque presente i limiti di importo previsti dall’art. 164 del DPR.. 917/86 - aI 20%; tale percentuale è elevata al 30 % per gli esercenti arti e professioni ed al 65% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (per tale ultima fattispecie, si ritiene opportuno segnalare che, a decorrere dal 2007, la quantificazione del fringe benefit è nuovamente determinata al 30% - e non più al 50% - dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui calco1ato sulla base delle tariffe chilometriche ACI.

I maggiori importi deducibili per il 2006 rispetto a quelli dedotti prima delle modifiche potranno essere recuperati in sede di dichiarazione dei redditi 2007 (modello Unico 2008); inoltre, l’acconto di novembre 2007 potrà essere calcolato sull’imposta “virtuale” corrispondente al reddito rideterminato in base ai maggiori costi deducibili.

Studi di settore - indicatori di normalità economica
L’art. 15,comma 3 - bis, del D.L. 81/ 2007 ha sancito sotto il profilo normativo quanto già emerso a seguito del confronto tra le associazioni di categoria ed il vice ministro Visco con riferimento agli indicatori di normalità economica di cui all’art.1 ,comma 14, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Tali indicatori hanno natura sperimentale e costituiscono presunzioni semplici, non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; pertanto, i maggiori ricavi o corrispettivi da indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici ed in caso di controllo l’onere della prova per gli scostamenti riscontrati è a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Cuneo fiscale — deduzioni dalla base imponibile IRAP
Per effetto della estensione (disposta dall’art. 15 — bis, commi da 1 a 6, del D.L.81/07) a banche. enti finanziari e assicurazioni delle norme relative alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale” (previste dall’art.1, commi 266 — 269, della Legge 296/06, Legge Finanziaria 2007), La Commissione Europea ha autorizzato l’applicazione delle norme sopra citate concernenti, come noto, alcune deduzioni dalla base imponibile IRAP per i dipendenti dell’impresa.
Di tali deduzioni potrà tenersi conto anche in sede di versamento del secondo acconto di novembre.

istanza di rimborso dell’IVA non detratta per gli anni 2003 - 2006
Già dallo scorso mese di agosto la scrivente Confederazione ha sollecitato ai consiglieri economici del Vice Ministro Visco la proroga dei termini di presentazione dell’istanza in questione che risultavano fissati al 20 settembre prossimo.
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 17 settembre, ha preannunciato la emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la proroga al 20 ottobre 2007 del termine per la presentazione dell’istanza.