28/09/2007 - Approvate dal Senato le nuove disposizioni per rendere operative le dimissioni dei lavoratori



NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER DIMISSIONI

Martedì 25 settembre u s. è stato approvato dal Senato, e dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta, il provvedimento sulle dimissione da parte del lavoratore.

Le disposizioni contenute nell’articolato mirano a contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”, espediente certamente non diffuso nell’artigianato ma che si ritiene essere negli ultimi anni particolarmente frequente soprattutto nei confronti delle lavoratrici nei periodi di maternità.

In particolare viene previsto l’obbligo, in caso di dimissioni volontarie, a pena di nullità, di procedere utilizzando dei moduli che presentano una numerazione alfanumerica progressiva ed una validità, dal ritiro, di quindici giorni. In tal modo, obbligando ad utilizzare un modulo predisposto dal Ministero del lavoro - in distribuzione presso gli uffici pubblici e soggetto a scadenza - si intende rendere pressoché impossibile la contraffazione, vincolando le dimissioni volontarie ad un meccanismo trasparente.

L’ambito di applicazione della legge concerne i seguenti contratti: di lavoro subordinato (indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto); di collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi quelli di lavoro a progetto); di collaborazione di natura occasionale; di associazione in partecipazione (di cui all’articolo 2549 del codice civile), qualora l’associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo; nonché i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

I moduli summenzionati, la cui definizione viene demandata a specifiche direttive del Ministero del lavoro da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali, dai centri per l’impiego nonché attraverso il sito iternet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dagli Enti di Patronato e dai Sindacati (secondo apposite convenzioni anch’esse da definire attraverso un successivo decreto).