29/01/2009 - Qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli pesanti.



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 il Decreto Legislativo 22 Dicembre 2008 n. 214 che introduce alcune modifiche al Decreto legislativo 2006/2005 che ha attuato la liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasportatore (Capo I) e recepito in Italia la Direttiva 2003/59 sulla qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli pesanti.
Tra le principali novità previste dal Decreto legislativo, che entrerà in vigore il 30 gennaio 2009, si segnalano:
1.la previsione, con una modifica all’art. 6 del D.Lgs 286/2005, del requisito della data certa del contratto di trasporto merci su strada in forma scritta;
2.l’aggiunta, tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta, dei “ tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata”;
3.l’istituzione della “scheda di trasporto”documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, anche ai fini dell’accertamento delle responsabilità-i cui contenuti saranno precisati da un successivo decreto Ministeriale;
4.L’introduzione delle sanzioni amministrative immediate previste dall’art. 180 del C.d.S commi 7 ed 8 a carico del conducente, in caso di mancato possesso della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore e, se cittadino extracomunitario, dell’attestato del conducente;
5.la possibilità, con alcune limitazioni, di svolgere un corso di formazione accelerato (della durata di 140 ore rispetto alle 280 del corso ordinario) per conseguire la carta di qualificazione iniziale del conducente, quando tale formazione diverrà obbligatoria.
In particolare, attraverso l’inserimento dell’ articolo 7 bis al D. Lgs 286/2005, viene istituita la “scheda di trasporto” documento da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo, a cura del vettore, i cui contenuti saranno precisati da un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i primi giorni di Marzo (30 giorni dall’entrata in vigore della norma).
Nella scheda di trasporto, che costituirà documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all’art. 8 del D. Lgs 286/2005, dovranno figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
La scheda di trasporto potrà essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, o da altra documentazione che conterrà le riportate indicazioni e che sarà ritenuta equipollente dal citato decreto,
Le disposizioni sulla scheda di trasporto non troveranno applicazione nel trasporto di merci a collettame e, a tal proposito, lo stesso decreto ministeriale, individuerà le categorie di trasporto esentate.
Il committente, ovvero chiunque non compili la scheda di trasporto, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €600 ad €1.800.
Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della formazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli pesanti (Capo II del D. Lgs 286/2005), l’aver seguito un corso di formazione accelerato (140 ore contro le 280 del corso ordinario) per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente consentirà:
a chi avrà compiuto 18 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, purché non eccedenti il limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5Tonnellate;
a chi avrà compiuto 21 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E se adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri;
a chi avrà compiuto 23 anni di guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.
 
Viene infine, prevista la possibilità di svolgere alcune ore di esercitazione alla guida dei corsi di formazione, utilizzando un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche saranno definite da un futuro Decreto Ministeriale, invece che con un veicolo direttamente su strada.